• Ordinanza o Avviso di vendita
• Disciplinare (se disponibile)
• perizia estimativa e/o relazione Notarile
• modulo di partecipazione
• foto principale del lotto o, in alternativa, logo Ente o Tribunale
• mq catastali
• indirizzo del lotto (in caso di terreni indicare solo il Comune ed eventualmente la frazione o la località)
Sono facoltativi, se disponibili:
• Planimetrie
• foto secondarie
• visure catastali e ipotecarie
La visualizzazione degli avvisi è disponibile a partire dalla data di pubblicazione.
Una volta selezionato l’avviso, utilizzare le funzioni previste per la modifica o l’eliminazione dello stesso.
Dal 1 luglio 2017, per ogni lotto pubblicato, sono fatturati al notaio in via posticipata euro 50,00 + IVA. Il pagamento è dovuto una sola volta in caso di pubblicazione dell’avviso su entrambi i portali Avvisi notarili e Vendite Pubbliche Notarili. Le condizioni di erogazione del servizio in dettaglio sono disponibili sulla Rete Unitaria del Notariato / Area Lavoro / Aste telematiche e avvisi notarili / regole di utilizzo.
Una volta selezionato l’avviso, utilizzare le funzioni previste per la modifica o l’eliminazione dello stesso.
Non è obbligatorio ma è consigliato in quanto riguarda uno degli elementi qualificanti del Portale Avvisi Notarili.
Per i contenuti dei documenti trasmessi compresa l'attinenza al provvedimento e le problematiche di rispetto della privacy, la responsabilità è del Notaio.
È possibile effettuare la ricerca tramite gli appositi comandi nella sezione “archivio”.
La durata di visibilità di un avviso notarile dipende dai tempi della procedura a cui è riferito, dopo la sua scadenza è, in ogni caso, possibile consultare l’archivio degli avvisi e verificarne l’esito. A tal fine i criteri di ricerca impostati possono essere estesi a vendite ormai non più correnti.
Tutte quelle relative sia alle vendite all'asta promosse presso i Tribunali e/o gli Enti aderenti, quelle relative ad altre procedure in cui il Notaio abbia effettuato la relazione notarile.
Le informazioni sono pubblicate a cura del Notaio che provvede alla digitalizzazione dei documenti affinché possano essere direttamente consultabili da tutti gli interessati.
In caso di Aste, ove disponibili, vengono pubblicati i seguenti documenti:
• Relazione Notarile
• Ordinanza o Avviso di vendita
• Disciplinare
• Perizia estimativa
• Planimetrie
• Foto
Le Aste sono uno strumento per attuare la vendita di un bene. Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono sostanzialmente di due tipologie: vendita senza incanto e vendita con incanto.
Tuttavia, occorre consultare il disciplinare o l'avviso di vendita per verificare le modalità di svolgimento specifico delle singole aste.
Tutti coloro che rispettino le condizioni necessarie imposte dalla procedura di riferimento. Generalmente le offerte possono essere presentate personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega o di procura speciale.
Di solito l’offerente partecipa all'asta di persona.
È possibile altresì partecipare all'asta tramite procuratore speciale autorizzato con procura notarile, da allegare alla domanda di partecipazione. Il procuratore speciale parteciperà all'asta per conto del soggetto che ha dato la procura, a favore del quale sarà aggiudicato il bene.
Infine, è possibile partecipare anche per persona da nominare, il soggetto offerente può fare offerte per persona da nominare. In caso di aggiudicazione, entro i tre giorni successivi all'asta, dovrà essere formalizzato dal notaio incaricato il nominativo della persona che acquisterà l'immobile, la quale dovrà entro i medesimi termini accettare l'atto di nomina.
Le modalità di partecipazione ad un'asta sono differenti in relazione alla procedura di riferimento (giudiziaria, di dismissione o privata). Generalmente, è necessario presentare idonea domanda unitamente al deposito cauzionale e/o di spesa, entro i termini stabiliti.
I moduli per partecipare alla vendita sono allegati nell’Avviso notarile pubblicato.
No, il soggetto che ha partecipato personalmente all’asta sarà il medesimo al quale l’immobile aggiudicato sarà trasferito. Per consentire il trasferimento dell’immobile ad altra persona è possibile partecipare per conto della stessa tramite procura speciale notarile, da allegare alla domanda di partecipazione all’incanto, o in alternativa è anche possibile che il procuratore legale possa fare offerte per persona da nominare ma, in tal caso, nell'ipotesi di aggiudicazione, sarà indispensabile dichiarare con un formale atto di nomina, nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, il nome della persona per la quale è stata effettuata l'offerta. L'aggiudicazione altrimenti diverrà definitiva a nome del procuratore (art. 583 c.p.c.).
Per i coniugi in comunione dei beni è sufficiente che uno dei due depositi la domanda di partecipazione e si presenti all’asta: l’immobile eventualmente aggiudicato entrerà automaticamente in comunione. Nel caso si voglia invece evitare questo, il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà partecipare singolarmente alla gara, precisando nella domanda che esso non cadrà in comunione riservandosi di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.
L'esito delle Aste Telematiche svolte tramite la RAN, analogamente alla loro pubblicazione, viene aggiornato automaticamente sul Portale.
Sono state introdotte con il dl 18/2016 convertito con modifiche in legge n. 49/2016 importanti agevolazioni fiscali: i trasferimenti degli immobili nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali possono essere assoggettati alla imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente, nel caso di impresa, dichiari che intende ritrasferire gli immobili entro due anni, mentre l'obbligo di rivendita non è previsto se è un privato ad acquistare una prima casa (v. pp. 11-12 della Guida per il cittadino - Acquisto all’asta Un modo alternativo e sicuro di comprare casa). Per tutti gli altri casi si applica la norma sul “prezzo valore” (vedi Guida “Prezzo-Valore, i vantaggi della trasparenza nelle vendite immobiliari” della medesima collana) alle procedure esecutive e concorsuali e a quelle relative alle dismissioni di immobili di Enti.
Infine, ove previsto dalla procedura l'intervento del notaio per il trasferimento della proprietà, l’onorario equivale a quello di una normale compravendita, quindi solitamente pari allo 0,5-1% del prezzo di acquisto oltre le spese previste nel Disciplinare d'Asta o nell'Avviso di vendita.
Sì, a condizione che la volontà di usufruirne sia tempestivamente espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa con la particolarità che in base al dl n. 18/2016 convertito con modifiche in legge n. 49/2016. I trasferimenti degli immobili nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali beneficiano di particolari agevolazioni fiscali illustrate nel paragrafo precedente.
Sì, solitamente è possibile usufruire di un mutuo per l'acquisto all'asta. La stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all’emissione del decreto di trasferimento o alla stipula del contratto definitivo di compravendita e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado.
In caso di procedure esecutive, i contratti di affitto, locazione o comodato non sono opponibili all'acquirente all'asta, salvo che non siano autorizzati dal giudice delle esecuzioni o che abbiano data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento. In questo caso, non sono efficaci nei confronti dello stesso aggiudicatario oltre la prima scadenza del contratto d’affitto e, se essa supera i 9 anni, non è opponibile oltre tale termine se non debitamente trascritto.
Di solito si procede all'aggiudicazione in favore dell'offerta di importo più elevato, in caso di ex-aequo in favore dell'offerta registrata per prima in ordine temporale in caso di asta con procedura telematica, o per sorteggio negli altri casi regolati dalla normativa.
In questo caso le offerte sono escluse.
È opportuno essere presenti al fine di integrare eventuale documentazione, ove richiesto dal Notaio Banditore e per evitare di perdere l’occasione di partecipare all'eventuale incanto.
In tutti i casi essere presenti è utile per avere notizia dell’aggiudicazione di un immobile al fine di rispettare il conseguente obbligo, previsto in alcune procedure di dismissione, di versamento dell'ulteriore cauzione/caparra confirmatoria e delle spese.
È necessaria per porre un limite al diritto e all’obbligo di acquisto da parte dell’offerente stesso, infatti, nel momento in cui si aggiudica un numero di immobili pari a quello indicato come numero massimo, ogni altra offerta perde efficacia.